
Divisione in parti uguali per l’acquisto con denaro personale di bene in comunione. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 19799 del 12.07.2021).
Un ex coniuge agiva in giudizio al fine di ottenere lo scioglimento della comunione e di divisione.
Il Tribunale in primo grado accoglieva la domanda di scioglimento della comunione ed assegnava l’intero immobile, adibito a casa coniugale, all’altro coniuge obbligandolo a corrispondere una somma a titolo di conguaglio.
La domanda riconvenzionale, spiegata in primo grado e volta ad ottenere la restituzione della metà della somma impiegata per ristrutturare l’immobile in costanza di matrimonio, veniva respinta. Trovava accoglimento, invece, la domanda volta ad ottenere la condanna al pagamento dell’indennità di occupazione per l’uso della cosa comune.
La decisione veniva impugnata dinanzi alla Corte di Appello competente.
In secondo grado la sentenza veniva riformata parzialmente e rigettata la richiesta di condanna di indennità di occupazione. Confermata la decisione per il resto.
La Corte precisava che i beni acquistati in regime di comunione cadono in comunione ed in sede di divisione vanno divisi in parti uguali anche nel caso in cui l’acquisto sia stato effettuato con denaro personale di uno dei due coniugi.
Inoltre, nel caso di specie, non vi era alcuna prova in merito.
La vicenda giungeva così dinanzi alla Suprema Corte.
Parte ricorrente lamentava violazione dell’art 720 c.c. nonché dell’art. 2721 c.c. per aver dichiarato inammissibile la testimonianza.
Gli Ermellini rigettavano il ricorso e precisavano che la pronuncia risultava conforme al principio di diritto.
Inoltre corretta risultava anche l’applicazione dell’art 179 c.c. secondo il quale i beni acquistati dai coniugi cadono in comunione ed in sede di divisione vanno ripartiti in parti uguali.
Ciò anche nel caso in cui l’acquisto sia stato effettuato con denaro personale di uno dei due coniugi.
Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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