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Diritto di proprietà, azione di rivendicazione ed onere della prova. (Tribunale di Pisa sentenza del 29.10.2020)

Il caso in esame verte in materia di diritto di proprietà e nello specifico l’azione era volta ad accertare l’illegittimità nonché la responsabilità in merito ad alcuni interventi ritenuti lesivi.

Lo Studio Legale Cavalletti assumeva la difesa di una parte convenuta e dei suoi aventi causa, terzi chiamati in giudizio.

Parte attrice lamentava la presenza di alcuni atti lesivi posti in essere da parte convenuta durante i lavori di ristrutturazione, effettuati, dallo stesso, nell’immobile in questione. A parere dell’attore vi era stata illegittima occupazione, ingresso abusivo di operai, demolizione e danni vari all’interno della proprietà.

Parte convenuta si costituiva, tempestivamente, in giudizio tramite lo Studio Legale Cavalletti, nella persona dell’avv. Carlo Cavalletti,  contestando le domande attoree e deducendo di essere proprietario dell’immobile e, nello specifico anche del frustolo oggetto di controversia, in forza di apposito atto di compravendita che produceva.

Per quanto riguarda gli atti lesivi, lamentati da parte attrice, veniva rappresentato come il convenuto ,  prima di iniziare i lavori di ristrutturazione, fosse munito di consenso per poter entrare nella proprietà di controparte. Nella stessa costituzione veniva, anche chiesta, l’autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi chiamati, quali alienanti il bene oggetto di causa con richiesta di manleva.

La causa veniva decisa a seguito di istruzione mediante prove documentale, orali e CTU.

Il Giudice, preso atto delle richieste delle parti, preliminarmente, evidenziava come la domanda dell’attore rivestiva la natura di rivendicazione di proprietà e come tale soggetta alla probatio diabolica. Nel caso di specie l’attore, a sostegno della pretesa, allegava un titolo di natura derivativa, non dimostrando, tra l’altro, la continuità dei trasferimenti avvenuti nel corso del tempo.

In materia di rivendicazione l’attore avrebbe dovuto provare la proprietà risalendo, anche, attrverso i propri danti causa, ad un acquisto a titolo originario. Onere probatorio non assolto da parte attrice.

Il convenuto, invece, affermava di essere il legittimo proprietario del suddetto bene immobile e a sostegno di ciò allegava contratto di compravendita con il quale gli veniva trasferita la predetta proprietà.

La domanda di parte attrice veniva, pertanto, rigettata in quanto priva di prova con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite nonché delle spese di CTU.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti 
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