
Diritto alla cronaca in ordine all’attività giornalistica senza il consenso dell’indagato (Sentenza Corte di Cassazione n. 20387 anno 2025).
Avv. Carlo Cavalletti
La Corte di Cassazione è intervenuta su una questione relativa al trattamento dei dati personali.
Ripercorriamo il caso.
Una società editoriale di rilevanza nazionale aveva pubblicato sul proprio sito delle fotografie che ritraevano alcuni soggetti in stato di arresto.
Interveniva l’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ritenendo la pubblicazione delle summenzionate fotografie un trattamento illecito ex art. 5, per. 1, lettera a) del Reg. U. E. 2016/679, dell’art. 137, comma 3 del Codice della privacy, nonché degli artt. 6, 8 e 12 del Codice deontologico dei giornalisti.
La società editoriale si opponeva al provvedimento del Garante sostenendo che le fotografie non sarebbero state lesive della dignità degli indagati né sarebbero state assimilabili a quelle di natura segnaletica, essendo delle immagini di riconoscimento che, comunque, sarebbero state lecitamente pubblicate, nell’esercizio del diritto di cronaca giudiziaria, e quindi per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio di essenzialità dell’informazione.
In particolare il Tribunale non ha ritenuto che la pubblicazione delle foto violasse l’art. 8 del Codice Deontologico dei Giornalisti (che, rubricato «Tutela della dignità delle persone», prescrive: «1. Salva l’essenzialità dell’informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a Data pubblicazione 21/07/2025 meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell’immagine. 2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell’interessato. 3. Le persone non possono essere presentate con ferri e manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi»), in quanto le fotografie degli indagati, riportate a corredo dell’articolo di cronaca giudiziaria pubblicato, «non sono assimilabili a quelle di natura segnaletica, ma rappresentano unicamente la parte frontale del volto degli indagati e sono prive di riferimenti identificativi numerici» e il logo della Polizia di Stato né attestava solo la provenienza da fonti ufficiali; peraltro era presente anche il logo di Facebook e di Twitter con l’indicazione «Questura di XXX», il che mal si conciliava con l’ipotesi della foto segnaletica.
Non emergendo elementi da cui trarre che le fotografie fossero state scattate mentre gli indagati si trovavano in «stato di detenzione», non poteva ipotizzarsi la violazione dell’art. 8 del Codice deontologico, né un conseguente illecito trattamento di dati personali. Le immagini in questione, che ritraevano il volto delle persone in maniera frontale e non li ritraevano in atteggiamenti umilianti o degradanti, non potevano ritenersi intrinsecamente lesive della dignità degli effigiati, poiché non vi sono elementi che portino a ritenere che la loro diffusione sia di per sé idonea a recare un pregiudizio alla loro immagine, al loro onore ovvero alla loro identità personale.
Neppure ricorreva la violazione dell’art. 5 lett. A) del RGDP, che enuncia il principio di liceità del trattamento e degli artt. 6, 12 del Codice Deontologico e dell’art. 137 del Codice della Privacy, che rappresentano un complesso di disposizioni dedicate alla tutela dei dati personali nell’esercizio del diritto di cronaca, in quanto il trattamento effettuato dalla Società editoriale, in termini di pubblicazione delle fotografie, sebbene avvenuto in difetto del consenso degli effigiati, soddisfaceva la condizione dell’essenzialità dell’informazione rispetto ai fatti di interesse pubblico per finalità giornalistiche (art. 136 e 137 del Codice della privacy).
Le immagini riportavano i volti di due soggetti arrestati per rapine commesse mediante la realizzazione di altri gravi delitti cosicché sussisteva l’interesse alla identificazione degli indagati, considerata la l’importanza dell’indagine in corso, che riguarda una serie di fatti gravi e radicati sul territorio, idonei a coinvolgere e interessare la società civile.
Si trattava quindi di un trattamento per finalità di cronaca giudiziaria, avente ad oggetto la pubblicazione delle immagini in questione, strumentale all’esercizio del diritto di cronaca giudiziaria ed essenziale per consentire l’identificazione dei soggetti indagati per gravi delitti e, pertanto, sorretto da un’idonea base giuridica e del tutto legittimo alla luce della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Contro questa pronuncia l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ha proposto ricorso per Cassazione contro la società editoriale.
Il Garante lamentava:
- la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del Codice dei giornalisti, richiamato dall’art. 2, quater del Codice della privacy, determinata dalla valutazione della legittimità della diffusione di immagini effigianti soggetti indagati, senza tener conto di quanto risultante dal contesto informativo in cui le immagini sono inserite, prescrittibilità del diritto al riconoscimento della qualità di vittima del dovere;
- la violazione e falsa applicazione dell’art. 137 del Codice della privacy, degli artt. 6 e 12 Regole deontologiche, e dell’art.5, par. 1, lett. a) del Regolamento UE 2016/679, determinata dal riconoscimento della liceità della diffusione delle immagini in questione.
Si devono richiamare l’art. 137 del codice della privacy D.Lgs 196/03 (norma che autorizza il trattamento dei dd.pp. nell’ambito dell’attività giornalistica anche senza il consenso dell’interessato) con specifico riferimento al DM attuativo d.d. 31.01.2019 «Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 – 29 novembre 2018» e segnatamente agli artt. 6, 8 e 12.
L’art. 173 del Codice della privacy prevede che i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 679/16 possano essere trattati nell’ambito dell’attività giornalistica anche senza il consenso dell’interessato,
Commento
Avv. Carlo Cavalletti
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