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Diritto al risarcimento per l’accredito su conto corrente in ritardo. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 24643 del 13.09.2021).

Un correntista agiva in giudizio nei confronti di un istituto di credito.

In primo grado la domanda non trovava accoglimento.

In sede di appello la Corte, in riforma parziale della pronuncia di primo grado, condannava la banca al risarcimento del danno non patrimoniale pari ad € 5.000,00 per il ritardo nell’accredito sul conto corrente di parte attrice della somma pari a circa € 250.000,00.

Parte attrice, infatti, rilevava di aver subito un danno da stress e patema d’animo correlato al ritardo della disponibilità della somma.

La Banca ricorreva dinanzi alla Suprema Corte dove denunciava la violazione degli artt. 2697, 2727, 2719 cc nonché dell’artt. 115 e 116 c.p.c.

A parere della Banca, la Corte di Appello aveva desunto l’esistenza del danno non patrimoniale da un’unica presunzione ovvero dal fatto che il bonifico avesse ad oggetto una cospicua somma di denaro.

Parte ricorrente sosteneva che, per presumere un fatto ignoto da un fatto noto, la legge richiede la presenza di più “presunzioni gravi, precise e concordanti”.

Gli Ermellini, ritenendo il motivo non fondato, rigettavano il ricorso.

La Suprema Corte affermava che il danno morale rientra nell’ampia voce del danno non patrimoniale e può derivare da un inadempimento contrattuale  che pregiudichi un diritto inviolabile della persona.

La risarcibilità del danno da stress o patema d’animo presuppone la presenza del pregiudizio sofferto dal titolare del diritto leso sul quale grave l’onere della prova anche per presunzioni semplici.

Nel caso di specie la Corte di Appello aveva accertato l’esistenza in via presuntiva del danno lamentato per il patema d’animo derivante dal ritardo nell’accredito della somma.

A causa di quanto sopra il correntista, infatti, accusava notti insonni e la necessità di usare di psicofarmaci.

La Corte specificava, altresì, che si trattava di una valutazione di tipo presuntivo non sindacabile in sede di legittimità sia per quanto riguarda gli elementi posti alla base sia perchè il giudice può fondare il suo convincimento su una sola presunzione purchè grave e precisa.

Avv. Carlo Cavalletti
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