
Difetto di lieve entità e risoluzione del contratto (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 10453 del 3 giugno 2020).
La pronuncia in esame analizza l’ipotesi della risoluzione del contratto nel caso in cui il prodotto in questione presenti un difetto anche di lieve entità.
Nello specifico si trattava di una autovettura la quale presentava un difetto al motorino di avviamento e, nonostante la sostituzione da parte del venditore, il problema continuava a presentarsi.
Il veicolo, pertanto, risultava non conforme al contratto di vendita.
Nel caso di specie veniva considerata l’affidabilità che deve avere un’auto del costo di 20 mila euro, ciò a prescindere dal difetto di lieve entità e dalla sostituzione del pezzo.
La Corte di Appello competente dichiarava la risoluzione del contratto di vendita ed il venditore aveva provveduto a restituire all’acquirente il pagamento del prezzo oltre gli interessi legali.
La vicenda giungeva dinanzi alla Suprema Corte la quale confermava quanto già statuito.
Veniva, pertanto, affermato che : “la sostituzione o riparazione del bene non siano state impossibili né siano eccessivamente onerose, il consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione, senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, può agire per la riduzione del prezzo ovvero per risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità”
Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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