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Contratto di mutuo e verifica del tasso di usura: vanno conteggiate anche le spese di assicurazione. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 22465 del 02.08.2021).

Un debitore stipulava un contratto di mutuo con una società finanziaria e, ritenendo usurari gli interessi applicati, agiva in giudizio al fine di richiedere la restituzione delle somme versate in eccesso.

In primo grado il Giudice di Pace accoglieva la domanda ritenendo superato il tasso soglia di usura e condannava la società alla restituzione delle somme.

A parere del giudice di prime cure, infatti, nella determinazione del Taeg dovevano essere inglobate le due polizze assicurative sottoscritte contestualmente al contratto di mutuo.

Parte soccombente appellava la decisione ed il Tribunale, in accoglimento del gravame, evidenziava che il debitore non aveva assolto all’onere probatorio, in particolare non aveva prodotto i documenti relativi alle due polizze assicurative.

La vicenda giungeva dinanzi la Suprema Corte dove l’originario attore, ritenendo errata la decisione del giudice di appello, rilevava come, secondo l’orientamento giurisprudenziale, sussista una presunzione di collegamento tra il contratto di finanziamento ed il contratto assicurativo stipulato contestualmente.

Gli Ermellini ritenendo valido il ricorso proposto lo accoglievano rinviando la causa al Tribunale per un nuovo esame.

La Suprema Corte ricordava, altresì, il principio al quale attenersi e nello specifico ribadiva che: “ai fini della valutazione della natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, fermo restando che la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo”.

Avv. Carlo Cavalletti
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