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Contratto di investimento, nullità in mancanza di forma scritta e buona fede. (Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 28314 del 04.11.2019).

Le Sezioni Unite intervengono in riferimento all’operatività della disposizione di legge la quale prevede la nullità per i contratti di investimento carenti di forma scritta.

La vicenda sorgeva a seguito di un giudizio instaurato da un investitore, acquirente di due contratti di investimento in obbligazioni argentine.

Successivamente al default dello Stato il soggetto chiedeva al Tribunale la dichiarazione di nullità di uno dei due contratti in quanto non risultava da lui sottoscritto.

La banca chiedeva il rigetto della domanda e proponeva domanda riconvenzionale chiedendo che l’investitore restituisse le cedole maturate ed incassate dallo stesso.

La Corte di appello riteneva che la nullità ex art 23, c. 3, d.lgs n. 58 del 1998, rilevabile solo dal cliente della banca, “una volta dichiarata si ripercuote su tutte le operazioni eseguite in attuazione dell’atto negoziale viziato…”

A parere della Corte, l’analisi del quadro normativo, in maniera estesa, induce a ritenere la nullità solo a vantaggio del consumatore, ragion per cui occorre un criterio che riporti l’equilibrio nel sistema.

Occorre verificare che l’azione non rechi pregiudizio all’altro contraente e, se il caso, impedire gli effetti di azioni esercitate in modo arbitrario o i casi in cui si abusi dello strumento di protezione a danno dell’altra parte.

In definitiva per le Sezioni Unite: “la nullità per difetto di forma scritta contenuta nell’ art 23, comma 3, del d.lgs n. 58 del 1998, può essere fatta valere esclusivamente dall’investitore, con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell’accertamento operano soltanto a suo vantaggio. L’intermediario, tuttavia, ove la domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre l’eccezione di buona fede, se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno, alla luce della complessiva esecuzione degli ordini, conseguiti alla conclusione del contratto quadro”.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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