
Configurabile il reato di stalking anche se gli episodi vessatori sono stati compiuti a distanza di tempo tra di loro (Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 25026 del 3 settembre 2020).
Nella vicenda in esame la Suprema Corte analizza la fattispecie dello stalking con particolare attenzione alla sua configurazione nel caso in cui gli episodi vessatori siano stati compiuti a distanza tra di loro.
Nello specifico veniva denunciata la violazione dell’art. 612 bis del c.p., smentendo la sussistenza in fatto dei segmenti della condotta.
La parte, infatti, sosteneva che gli sms ingiuriosi erano reciproci e registrati nell’arco di due mesi.
Rilevava, altresì, che tre episodi di percosse non potevano integrare la fattispecie dello stalking.
A parere degli Ermellini gli episodi che integrano il reato di stalking vanno considerati anche se compiuti a distanza di anni.
La violenza, infatti, anche se perpetrata nel tempo, non trova alcuna giustificazione né perdono.
I Supremi Giudici ricordano che, non potendo entrare nel merito della vicenda, compete al giudice di merito l’onere di motivazione più accurato in relazione alla sussistenza dell’evento di danno.
Per quanto riguarda gli eventi del reato di stalking nella pronuncia, si evidenzia che il motivo di appello aveva ignorato che la prova circa le condizioni di prostrazione era stata ricavata dalle dichiarazioni rese dalla parte e di testi ai quali la stessa aveva confidato e manifestato il proprio malessere.
Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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