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Condannato il padre che non versa il mantenimento anche se ha contribuito ad altre spese (Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 25593 del 9 settembre 2020).

Un padre ricorreva al fine di ottenere la revisione della sentenza di condanna ex art 570 c.p., in quanto non aveva provveduto a versare il mantenimento ai figli minori così come previsto a seguito della separazione personale.

Il ricorrente, a suo sostegno, rilevava l’inconciliabilità tra i fatti, accertati in quella pronuncia, con altra, emessa dallo stesso Tribunale, avente ad oggetto la stessa imputazione ed estesa, anche, al coniuge separato e relativa ad un periodo successivo.

In quest’ultimo caso, l’uomo era stato assolto per insussistenza del fatto ascritto, in quanto, così come emerso, anche, dalle testimonianze, il padre, benchè inadempiente all’obbligo di mantenimento, aveva contribuito, in altro modo, al sostentamento dei figli.

L’uomo ricorreva, pertanto, dinanzi alla Suprema Corte la quale, però, dichiarava il ricorso inammissibile.

Il padre riteneva che il fatto, posto a fondamento della sentenza di condanna,  non poteva conciliarsi con i fatti stabiliti nella sentenza di assoluzione, la quale aveva accertato che egli aveva assolto agli obblighi di mantenimento “sin dal momento della separazione”.
A parere degli Ermellini: “il profilo relativo alle sporadiche contribuzioni del padre era già stato valutato nella sentenza di condanna e la diversa soluzione cui è pervenuta la successiva sentenza di proscioglimento non discende dall’accertamento di una diversa base fattuale, ma dalla diversa considerazione della valenza giuridica di quegli apporti, più o meno occasionali, sulla cui esistenza non vi è mai stato contrasto”.

In definitiva la Corte ha escluso che la diversa qualificazione giuridica di medesime o analoghe condotte, da parte di due sentenze, possa dar luogo a revisione.

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Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti 
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