
Condannato il genitore che omette di versare il mantenimento. (Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 16183 del 28.04.2021).
La vicenda in esame riguardava un genitore, responsabile di violazione degli obblighi di assistenza familiare in quanto non provvedeva a versare l’assegno alla madre affidataria. L’uomo, a suo sostegno, asseriva l’assenza dello stato di bisogno dei figli i quali venivano mantenuti dalla moglie da diversi anni.
La condanna nei confronti del genitore inadempiente veniva confermata anche in secondo grado dove la pena veniva ridotta in considerazione delle attenuanti generiche.
La questione veniva sottoposta alla Suprema Corte dinanzi alla quale l’uomo ricorreva.
Il ricorrente, oltre a rilevare le questioni procedurali già sollevate in appello, contestava la ricostruzione dei fatti con particolare riferimento alla sussistenza dello stato di bisogno degli aventi diritto nonché il mancato accertamento della sua capacità economica di provvedere all’impegno. Lamentava, altresì, l’entità della pena inflitta.
Gli Ermellini, ritenendo i motivi proposti inammissibili, rigettavano il ricorso.
Nello specifico la Corte riteneva manifestamente infondato il primo motivo in quanto contenente motivi di impugnazione già sollevati in appello.
Respinto anche il terzo motivo in quanto valutazioni di merito volte a determinare la pena e di non competenza della Suprema Corte.
Per quanto riguarda la capacità economica la Corte ha ritenuto errata l’interpretazione della norma da parte dell’imputato in quanto: “l’onere dell’obbligato è dimostrare la propria impossibilità ad adempiere e non la capacità economica di chi ha diritto al contributo”.
Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
Iscritto all’Albo Avvocati Cassazionisti
Via Fucini, 49 – 56125 Pisa
Via Martiri di Marzabotto, 15 – 56019 Vecchiano (PI)
Tel: 050540471
Fax. 050542616
www.studiolegalecavalletti.it
www.news.studiolegalecavalletti.it
