
Condanna per omissione di soccorso anche se il responsabile si reca successivamente presso le autorità competenti per l’identificazione. (Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 3488 depositata il 28.01.2021).
La vicenda sorgeva a seguito di un sinistro stradale dove l’automobilista non ottemperava all’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alla vittima ferita.
Il responsabile veniva condannato alla pena di 9 mesi di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, ed alla sospensione della patente per anni 1 e mesi 7, per il reato di cui all’art. 189, commi 6 e 7, del codice della strada.
L’imputato si rivolgeva dinanzi alla Suprema Corte dove rilevava la violazione di legge e l’assenza di motivazione in merito al reato di fuga.
Il ricorrente evidenziava che, subito dopo il sinistro, lo stesso si era recato al comando di polizia dove rendeva dichiarazioni spontanee in riferimento alla dinamica del sinistro.
A parere dell’imputato tale circostanza non era stata considerata dai giudici.
La Suprema Corte, però, non ha condiviso le argomentazioni del ricorrente e, nel rigettare il ricorso, sottolineava che, in base a giurisprudenza consolidata, i reati di cui all’art 189 c.p. sono reati istantanei di pericolo. Pertanto la condotta, successivamente posta in essere dal responsabile del sinistro, il quale si è recato spontaneamente presso la polizia locale, non rileva ai fini dell’esclusione della consumazione del reato di omessa fermata e di omissione di soccorso.
A ciò gli Ermellini aggiungevano che l’immediata fermata avrebbe permesso l’intervento degli organi di polizia sul posto e pertanto una serie di rilievi che avrebbero consentito una ricostruzione più precisa del sinistro.
Commento dall’ Avv. Carlo Cavalletti
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