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Condanna per il datore di lavoro anche se l’esposizione all’amianto è a dosi minime (Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 12153 del 15 aprile 2020).

Con la pronuncia in esame la Suprema Corte torna sul tema dell’esposizione del lavoratore a polveri di amianto e sulla responsabilità del datore di lavoro.

La decisione si incentra sul nesso causale tra morte del lavoratore ed esposizione ad asbesto.

La vicenda riguardava una lavoratrice, addetta al montaggio di carrozze ferroviarie, la quale risultava affetta da mesotelioma pleurico.

Dopo la morte della donna, sia in primo grado che dinanzi alla Corte di Appello competente, veniva confermata la condanna per omicidio colposo nei confronti del datore di lavoro.

I colleghi della donna confermavano, tramite testimonianza, che nel reparto in questione si liberavano polveri di amianto, affermavano, inoltre, l’assenza di apposito impianto di aspirazione e il subentro della decoinbetazione solo in un momento successivo.

La questione giungeva dinanzi alla Suprema Corte la quale rigettava il ricorso della società datrice di lavoro e confermava la condanna per omicidio colposo del datore.

Gli Ermellini ribadiscono che la prova dell’esposizione all’amianto può essere fornita anche tramite testimoni nonché attraverso qualsiasi altro mezzo istruttorio.

Inoltre ha precisato che l’amianto può provocare patologie tumorali anche se a basse dosi, come nel caso in esame, e che la malattia può insorgere a distanza di parecchi anni dall’esposizione.

Nel fattispecie, la Corte ha valorizzato tutte le prove e ha riconosciuto la malattia come professionale essendo, anche, stati esclusi decorsi alternativi.

A parere della Corte, infatti, nel caso in cui non sia possibile stabilire “il momento di innesco irreversibile del mesotelioma pleurico”e considerato anche che“è irrilevante ogni successiva esposizione all’amianto” il datore di lavoro va condannato per omicidio colposo.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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