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Compagnia telefonica condannata a risarcire il danno per interruzione volontaria (Tribunale di Brindisi 30 dicembre 2011).

Con questa importante sentenza- che inserisce nell’indirizzo consolidato giurisprudenziale- il Tribunale di Brindisi ha condannato una compagnia telefonica a risarcire il danno patrimoniale e non subito da un’attività di ristorazione a seguito dell’illegittimo distacco dell’utenza telefonica.

Il caso concerne un utente (nel caso attività di ristorazione) che aveva stipulato con la compagnia telefonica un contratto di fornitura da pagarsi mediante RID mensili.

A causa di un disguido rimanevano insolute tre mensilità tanto che la compagnia telefonica- senza alcun preavviso- interrompeva il flusso delle chiamate sia in entrata che in uscita.

Il call center- più volte contattato- confermava la circostanza e che il servizio telefonico sarebbe ripreso solo successivamente al pagamento delle fatture morose; il ristoratore provvedeva immediatamente a richiedere l’attivazione del servizio a mezzo fax.

Prima dell’iniziativa giudiziaria l’utente cercava di farsi consegnare una copia del contratto di abbonamento ma la compagnia si opponeva ad ogni richiesta tanto che si rendeva necessario procedere con l’attività giudiziaria.

Parte attrice richiedeva quindi lo storno delle fatture addebitate nonché la illegittimità del recesso oltre al danno patrimoniale e non per aver perso clienti in seguito a mancate prenotazioni visto e considerato che il numero staccato era collegato all’attività professionale.

Il Tribunale di Brindisi accertava dapprima la illegittimità dell’interruzione del servizio considerato che – in ipotesi di mancato pagamento delle fatture- sono previste procedure che devono informare il cliente dell’avvenuto decorso dei termini e delle azioni che intende promuovere la compagnia.

Nel caso di specie non risulta provato che la compagnia abbia portato a conoscenza dell’utente lo stato di morosità e dunque non sono state rispettate le condizioni di liceità.

Peraltro l’inadempimento della compagnia dipende anche dalle norme codicistiche ed in particolare dall’art. 1565 c.c. trattandosi di un contratto di somministrazione.

Ne seguiva quindi la condanna della compagnia al risarcimento dei danni subiti nella somma di € 3.000,00 oltre all’accertamento della illegittimità dell’interruzione e il pagamento delle spese legali.

Avv. Carlo Cavalletti
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