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Cartella prescritta se l’Inps non provvede alla riscossione coattiva e non notifica alcun atto interruttivo (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro ordinanza n. 31010 del 27.11.2019).

Con la decisione in esame la Suprema Corte ritorna sul tema della prescrizione in riferimento alle cartelle esattoriali.

Il punto riguardava se applicare il termine di prescrizione quinquennale o decennale.

Nella fattispecie in esame l’Istituto previdenziale impugnava la sentenza della Corte di Appello la quale aveva respinto il ricorso dell’Inps e accolto l’opposizione, ad una cartella esattoriale, proposta dalla socia di una s.a.s. perchè prescritta.

Pertanto l’eccezione di  prescrizione decennale dell’Inps veniva disattesa e veniva ritenuta fondata l’eccezione di prescrizione quinquennale avanzata dall’opponente.

L’inps, pertanto, ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione contestando la sentenza della Corte di Appello per violazione dell’art. 1 comma 9 e 10 della legge n. 335/1995 in relazione all’art. 2953 c.c..

La Suprema Corte respingeva il ricorso avanzato dall’istituto previdenziale perchè ritenuto infondato.

Nel caso di specie la Corte ha richiamato il principio sancito in materia dalle sezioni unite n.23397 del 2016 nonché dalla decisione della Cassazione n. 21704 del 2018.

In sostanza i Supremi Giudici ribadiscono che: “se nell’arco di cinque anni dalla notifica della cartella non si procede alla riscossione coattiva e non viene notificato un atto interruttivo della prescrizione il credito si prescrive”.

La Corte specifica, altresì, che l’opposizione ex art 615 c.p.c., in combinato disposto con l’art 618 bis, in materia previdenziale, è strumento idoneo a far valere l’intervenuta prescrizione, infatti uno dei vizi che fondano il ricorso ex art 615 c.p.c. è l’intervenuta prescrizione del credito successiva alla formazione del titolo.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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