
Assolto l’imprenditore per omesso versamento di contributi per causa di forza maggiore (Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 26519 del 23 settembre 2020).
Un imprenditore, condannato per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, contestava la condanna ed adiva la Suprema Corte.
L’uomo riteneva, infatti, che il reato non fosse configurabile considerata l’insussistenza dell’elemento soggettivo.
Nello specifico l’imprenditore affermava che l’esposizione debitoria aveva creato dei problemi di liquidità tali da rendergli impossibile l’adempimento dell’obbligazione nei confronti dell’ente previdenziale.
Rilevava, altresì, che la Corte di Appello non aveva considerato una prova decisiva, ovvero che il Tribunale, con altra pronuncia, aveva assolto l’imprenditore dall’imputazione relativa al mancato versamento di imposte sempre riferite allo stesso periodo di quello oggetto del procedimento in esame.
Per i giudici la crisi di liquidità, la quale aveva condotto la società in fallimento, costituiva una causa di forza maggiore in quanto causata da un evento imprevedibile a cui l’imprenditore aveva cercato di porre rimedio tramite aperture di credito assistite da fideiussioni personali.
Secondo gli Ermellini tali circostanze dovevano essere considerate nel giudizio in oggetto.
Infatti sia l’identità del periodo temporale che la natura dei reati imponevano di non trascurare la pronuncia di assoluzione.
Al fine di disattendere la pronuncia assolutoria occorreva una “motivazione rafforzata” diretta sia ad illustrare il ragionamento seguito che a confutare la decisione assolutoria.
Nel caso di specie gli argomenti sostenuti dalla difesa dell’imputato sull’ inconfigurabilità del reato di cui all’art. 2 legge 683 del 1983 corrispondevano alle ragioni indicate nella sentenza passata in giudicato.
Il mancato esame avrebbe rappresentato un’omessa motivazione integrante il vizio di cui all’art 606 primo comma lettera e) c.p.p.
Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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