
Nullità delle multe in caso di autovelox posizionato su strade non di scorrimento. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 16622 del 20.06. 2019).
La Corte interviene sulla legittimità degli autovelox fissi posti su strade extraurbane ma non di scorrimento.
La vicenda in questione nasceva a seguito di un ricorso, presentato da un cittadino, avverso un verbale emesso dalla Polizia Municipale. La violazione contestata riguardava l’art. 142, comma 8 del c.d.s..
Nello specifico l’automobilista viaggiava su un viale urbano, con limite di 50 km/h, alla velocità di 76 km/h.
In secondo grado, il Tribunale competente, riteneva legittimo l’accertamento della violazione.
Il Tribunale, infatti, qualificava la strada come di scorrimento, pertanto, considerava legittimo il posizionamento dell’autovelox fisso con contestazione differita dell’accertamento.
I Giudici della Suprema Corte chiariscono che, il corretto posizionamento degli autovelox fissi deve avvenire in strade con caratteristiche di strade a scorrimento così come individuate dal codice della strada.
A parere della Corte, risulta necessario, altresì, che sia presente il provvedimento con il quale il Prefetto ha autorizzato l’installazione dell’autovelox, in assenza del quale l’infrazione sarà da ritenersi illegittima.
Gli Ermellini puntualizzano che, anche in caso di legittimo provvedimento del Prefetto, occorre comunque che la strada abbia le caratteristiche di una strada di scorrimento e sia qualificabile come tale.
Nel caso di specie, la Corte ha accolto il ricorso e ha rinviato al Tribunale competente per un nuovo giudizio.
Commento dell’ Avv. Carlo Cavalleti
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