
Al fine di usucapire un immobile in comproprietà il possesso delle chiavi non è sufficiente (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 9359 dell’08.04.2021)
Con la decisione in esame la Suprema Corte analizza la fattispecie relativa all’acquisto per usucapione di un bene immobile in comproprietà con altri coeredi.
La vicenda prendeva le mosse da un giudizio avente ad oggetto l’intervenuta usucapione dell’intera proprietà di un immobile appartenente al soggetto defunto.
In particolare uno degli eredi, convivente con il de cuius ed in possesso delle chiavi dell’immobile, chiedeva l’accertamento dell’usucapione in suo favore ed in primo grado la domanda non trovava accoglimento.
La Corte di Appello, nel riformare la decisione, dava rilevanza, ai fini probatori, alla non disponibilità delle chiavi dell’immobile da parte degli altri coeredi.
Il caso giungeva dinanzi alla Suprema Corte la quale riteneva non sufficiente la mancata disponibilità delle chiavi da parte degli altri coeredi quale elemento per accertare il possesso del bene.
Nella pronuncia la Corte fornisce dei chiarimenti, affermando che, da un lato, la giurisprudenza consente all’erede, rimasto nel possesso di chiavi, di usucapire la quota anche degli altri coeredi e dall’altro richiede che tale possesso si estenda in termini di esclusività.
Nel caso di specie, a parere degli Ermellini, il fatto che il convenuto già abitasse con il padre nell’immobile e, pertanto, fosse in possesso delle chiavi non equivale al possesso esclusivo dell’immobile.
La sentenza impugnata veniva cassata e la questione sottoposta al giudice del rinvio.
Commento dall’ Avv. Carlo Cavalletti
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