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Ai fini della configurabilità del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali non rileva il numero dei lavoratori (Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 23185 del 30 luglio2020).

Il caso riguardava un soggetto, imputato del reato previsto dall’art. 2, comma 1 bis, della legge n. 638/1983, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei dipendenti.

L’imputato veniva condannato sia in primo grado che in sede d’appello dove la decisione veniva confermata.

L’uomo ricorreva, pertanto, dinanzi alla Suprema Corte, dove, tramite difensore, denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 1 bis della citata legge.

Il difensore rilevava che il versamento delle ritenute sorge nel momento in cui il datore provvede al pagamento delle retribuzioni e, considerata l’assenza di prova sull’effettivo pagamento delle stesse, il reato non si sarebbe configurato.

Evidenziava, inoltre, che l’onere di provare la corresponsione gravava in capo all’accusa, invece la Corte di Appello aveva, a parere della difesa, erroneamente, dedotto l’omissione tramite una verifica a campione. Pertanto, la prova del mancato versamento si riferiva solo a 10 lavoratori e non ai restanti.

La Suprema Corte dichiarava il ricorso inammissibile sia perchè la questione relativa alla parzialità del campione veniva sollevata per la prima volta in sede di legittimità, sia per manifesta infondatezza.

Secondo gli Ermellini, infatti, la Corte di Appello ha, correttamente, applicato i principi in materia desumendo la prova della corresponsione sia dalle testimonianze che dai documenti prodotti.

Per quanto riguarda le doglianze sollevate in merito alla prova a campione la Corte afferma che il reato si sarebbe, comunque, configurato in quanto:“a nulla rileva il numero dei lavoratori ai quali si riferisce la condotta omissiva penalmente sanzionata la quale si perfeziona nella entità della somma annualmente non versata indipendentemente dal numero dei lavoratori cui l’omissione è riferita”.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti 
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