
Affido esclusivo al padre se la madre genera un clima conflittuale. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 29999 del 31.12.2020).
Affido esclusivo al padre se la madre genera un clima conflittuale. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 29999 del 31.12.2020).
La vicenda verte in materia di affidamento e di responsabilità genitoriale.
Il Tribunale dei minori dichiarava la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale e la attribuiva al padre a cui affidava i figli in via esclusiva.
L’uomo, pertanto, era legittimato a prendere le decisioni riguardo i figli senza il consenso della madre.
In sede di appello il provvedimento sulla responsabilità genitoriale emesso nei confronti della donna veniva revocato. Secondo il giudice di secondo grado, infatti, la condotta della donna non era così grave da giustificare l’emissione di un provvedimento di tal genere nei suoi confronti.
Inoltre la Corte riteneva che la decadenza dalla responsabilità genitoriale era stata dichiarata in assenza di prove in merito alle violazioni dei doveri genitoriali da parte della donna.
La Corte invitava, pertanto, la stessa a seguire un percorso di terapia e disponeva a suo carico la corresponsione dell’assegno di mantenimento nella misura pari ad € 800,00.
La decisione di appello concordava sulle valutazioni relative alle difficoltà della madre a relazionarsi con i figli. Tale aspetto giustificava l’affidamento esclusivo degli stessi al padre.
La donna ricorreva dinanzi alla Suprema Corte la quale, dichiarando i motivi infondati ed inammissibili, rigettava il ricorso.
Secondo gli Ermellini, dal giudizio emergeva, chiaramente, il clima conflittuale creato dalla madre, inoltre, la stessa non ha mostrato consapevolezza della propria condotta.
Corretta appariva la decisione di lasciare ai minori la scelta di incontrare la madre nel rispetto del principio di autodeterminazione.
In merito alle statuizioni economiche, contestate dalla ricorrente in quanto ritenute ingiuste, per la Corte risultavano inammissibili così come la contestazione avanzata dalla stessa sulla mancata ammissione di una richiesta istruttoria, in quanto non risultava indicato il fatto storico ritenuto dalla stessa decisivo ai fini della decisione.
Commento dall’ Avv. Carlo Cavalletti
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