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Affidamento esclusivo al padre se la madre ostacola la bigenitorialità. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 25339 del 20.09.2021).

Il caso sorgeva a seguito di un procedimento in materia di famiglia dove il figlio veniva affidato al padre in via esclusiva, al padre veniva attribuita, altresì, la responsabilità per le decisioni più importanti e relative all’educazione, istruzione e salute.

A carico della madre veniva disposto l’obbligo di corrispondere la somma pari ad € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie.

A parere del Tribunale risultava provato che la donna non era capace di comprendere i bisogni del figlio e di assumere decisioni nel suo interesse.

La madre proponeva ricorso dinanzi alla Corte territoriale che però rigettava il reclamo.

La vicenda giungeva dinanzi alla Suprema Corte dove la donna proponeva ricorso.

Parte ricorrente lamentava la violazione del contraddittorio in considerazione del fatto che il Tribunale si era attenuto, acriticamente, alle conclusioni della CTU.

Rilevava, altresì, la mancata considerazione del fatto che la stessa non presentava problemi psichici, che fosse legata al figlio, ritenendo inidonea la motivazione sull’affidamento esclusivo al padre.

Con il terzo motivo rilevava il mancato ascolto del minore le cui dichiarazioni non sono mai state verbalizzate dai servizi sociali.

La Suprema Corte rigettava il ricorso dichiarando, nello specifico, i primi due motivi inammissibili ed il terzo infondato.

A parere della Corte la decisione impugnata derivava dalla condotta della donna ostile e poco collaborativa sia con i servizi sociali che con il CTU nonostante alla stessa fosse stata concessa fiducia in diverse occasioni.

Avv. Carlo Cavalletti
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