
Accordo tra coniugi sull’assegno di mantenimento: in sede di divorzio il Giudice dovrà procedere alla qualificazione della natura dell’accordo. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 11012 del 26.04.2021).
La pronuncia ha ad oggetto l’analisi di un accordo sull’assegno di mantenimento raggiunto in sede di separazione tra i coniugi e sulla validità dell’accordo in sede di divorzio.
Nel caso di specie la coppia raggiungeva, in sede di separazione, un accordo in riferimento al pagamento dell’assegno, che l’uomo doveva versare all’ex moglie a titolo di mantenimento.
Nello specifico veniva disposta la corresponsione dell’importo “vita natural durante”.
Giunti in sede di divorzio l’accordo inter partes veniva ritenuto lecito e, pertanto, non rimesso in discussione.
La vicenda giungeva dinanzi alla Suprema Corte dove l’ex marito chiedeva il taglio dell’assegno.
Gli Ermellini accoglievano con rinvio il ricorso dell’uomo ed evidenziavano la natura indisponibile dei diritti in materia matrimoniale.
A parere della Corte, infatti, in un procedimento, avente ad oggetto la spettanza dell’assegno divorzile, il Giudice non può rimettersi a quanto deciso in sede di separazione consensuale.
Gli accordi, se destinati a regolare l’assegno di divorzio, sono invalidi per illiceità della causa in quanto raggiunti in violazione dell’indisponibilità di tali diritti.
Secondo gli Ermellini :”In tema di soluzione della crisi coniugale, ove in sede di separazione, i coniugi, nel definire i rapporti patrimoniali già tra di loro pendenti e le conseguenti eventuali ragioni di debito – credito portata da ciascuno, abbiano pattuito anche la corresponsione di un assegno dell’uno e a favore dell’altro da versarsi “vita natural durante”, il giudice del divorzio, chiamato a decidere sull’an dell’assegno divorzile, dovrà preliminarmente provvedere alla qualificazione della natura dell’accordo inter partes precisando se la rendita costituita (e la sua causa aleatoria sottostante) ‘in occasione’ della crisi familiare sia estranea alla disciplina inderogabile del rapporti tra coniugi in materia familiare, perché giustificata per altra causa, e se abbia fondamento il diritto all’assegno divorzile (che comporta necessariamente una relativa certezza causale soltanto in ragione della crisi familiare)”.
Il Giudice di secondo grado, invece, ha, erroneamente, ritenuto leciti i patti tra i coniugi.
In ossequio alla decisione, la Corte di Appello competente dovrà, pertanto, procedere ad un nuovo ed attento esame dell’accordo, raggiunto dalle parti in sede di separazione, con qualificazione circa la natura dell’accordo stesso.
Commento dall’ Avv. Carlo Cavalletti
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