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Abbandono della casa coniugale ed addebito della separazione.

Con il vincolo matrimoniale i coniugi assumono gli stessi diritti e gli stessi doveri.

L’ inosservanza di questi, senza valido motivo, genera conseguenze in merito alla gestione del rapporto di coniugio sopratutto quando il matrimonio attraversa un periodo di crisi.

L’art 143 del c.c. elenca fra i diritti e doveri reciproci, derivanti dal matrimonio, l’obbligo alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale e  alla coabitazione.

La coabitazione è intesa come l’impegno dei coniugi a convivere in modo costante e continuato pressa la residenza familiare stabilita dagli stessi.

Con l’espressione “tetto coniugale”, infatti, la giurisprudenza intende, oltre al domicilio domestico, anche il luogo identificato come sede abituale del nucleo familiare.

Spesso tale dovere risulta di difficile rispetto, l’allontanamento può avvenire, per esempio, per esigenze lavorative dei coniugi ma, in alcuni casi, la mancata osservanza del precetto normativo, senza una valida ragione, può essere, in sede di separazione, motivo di addebito.

Ovviamente vi sono dei casi in cui l’allontanamento dalla casa coniugale può risultare legittimo, casi, in cui sono i coniugi stessi a concordare un temporaneo allontanamento dall’abitazione.

La questione diventa spinosa nel caso in cui non sia una scelta condivisa da entrambi i coniugi.

Se la coppia sta vivendo una grave crisi, tale da rendere la situazione matrimoniale irrecuperabile,  l’ordinamento consente e giustifica l’allontanamento dalla casa familiare

La legge, infatti, non impone la convivenza “forzata” ma considera l’abbandono della casa coniugale legittimo perchè sussistente una valida giustificazione.

Come già anticipato, il comportamento di allontanamento ingiustificato rileva, in sede di separazione, ai fini dell’eventuale pronuncia di addebito.

Sul punto risulta interessante l’intervento della Suprema Corte intervenuta, da ultimo, con la sentenza n. 12241 del 23 giugno 2020.

La questione traeva origine da una controversia tra due coniugi in tema di addebito della separazione.

Sia in primo grado che in appello la richiesta di addebito avanzata dal marito veniva rigettava.

La vicenda giungeva, così, dinanzi alla Suprema Corte dove il ricorrente lamentava la mancata considerazione del comportamento della moglie, la quale allontanandosi, ingiustificatamente, era venuta meno ai doveri nascenti dal matrimonio.

La Suprema Corte, nel caso di specie, ha condiviso la pronuncia della Corte di Appello per la quale l’abbandono da parte della moglie, in realtà, era avvenuto come conseguenza del comportamento di entrambi, rilevatisi inidonei a costruire un progetto di vita insieme.

La Corte specifica, comunque, che, l’abbandono della casa coniugale, intesa come casa in cui si svolge principalmente la vita del nucleo familiare, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale  ed è sufficiente ai fini dell’addebito della separazione, a nulla rilevando la prova circa l’esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio.

Al fine di evitare l’addebito il coniuge che ha abbandonato il domicilio dovrà provare che il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   suo allontanamento è stato causato dal comportamento posto in essere dall’altro coniuge.

Avv. Carlo Cavalletti
Iscritto all’Albo Avvocati Cassazionisti

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