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La cointestazione del conto corrente non comporta la titolarità del credito. (Corte di Cassazione, Sez. Civile n. 21963 del 03.09.2019).

La vicenda ha ad oggetto la questione relativa alla cointestazione di un conto corrente, in particolare se dalla stessa consegua automaticamente la titolarità del credito.

Nel caso di specie la Corte di Cassazione interveniva a seguito di un procedimento instaurato dai figli di una donna deceduta, la quale, era cointestataria con i nipoti di un conto corrente. Quest’ultimi alla sua morte avevano prelevato tutte le somme presenti sul conto.

La Corte di Appello, confermava la decisione del Tribunale di primo grado in quanto “aveva attribuito alla cointestazione di conti bancari il contenuto di un contratto di cessione del relativo credito”.

La Suprema Corte interviene sui limiti derivanti dalla cointestazione e specifica che dalla stessa deriva la legittimazione ad agire ed operare sul conto ma non comporta la titolarità del credito.

A parere della Corte, infatti: “il trasferimento della proprietà del contenuto di un conto corrente è una forma di cessione del credito e, quindi, presuppone, un contratto tra cedente e cessionario”.

In base a quanto sopra, in caso di morte del titolare, gli altri cointestari non possono appropriarsi delle somme presenti sul conto.

La Corte, pertanto, ha accolto il ricorso cassando la decisione di appello.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti 
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