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La banca risponde della truffa posta in essere dal proprio promotore finanziario (Cassazione Civile, sez. III, sentenza 18.12.2015 n. 25442)

Un cliente di un Istituto Bancario consegnava ad un promotore finanziario una ingente somma di denaro che non veniva né investita né tanto meno restituita.

Il Giudice di primo grado provvedeva a condannare la Banca alla restituzione della somma e la Corte di Appello rigettava l’impugnazione proposta dallo stesso Istituto.

Sul punto la Banca ricorreva in Cassazione la quale – con la commentata sentenza- si pronunciava confermando la sentenza di primo e secondo grado e esplicando alcuni importanti principi.

Dapprima la Corte di Cassazione afferma come la circostanza che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro in contanti non determina alcuna esclusione di responsabilità- in caso di indebita appropriazione di somme da parte del promotore- e non interrompe il nesso tra l’attività del proprio dipendente.

Altresì nel caso concreto trova applicazione l’art. 31 , comma 3, del D.Lgs. 58 del 1998 secondo cui “l’intermediario finanziario risponde dell’illecito compiuto in danno di terzi dal suo promotore per effetto del nesso di occasionalità necessaria che intercorre tra l’illecito e il conferimento dell’incarico di promuovere affari” .

L’art. 31 d. lgs. 58/1998 prevede una chiara ipotesi di responsabilità oggettiva, che prescinde dunque persino da ogni eventuale violazione di obblighi di controllo o di scelte del promotore, e non viene meno nemmeno in ipotesi di responsabilità penale in capo al promotore finanziario. Il carattere meramente oggettivo della responsabilità dell’intermediario per l’operato del promotore trova il proprio fondamento nella considerazione che il costo del rischio dell’attività e quindi l’illecito del promotore devono essere imputati alla società intermediaria, nel cui interesse l’attività viene svolta dal promotore.

Non è possibile per contro far ricadere il rischio sull’inerme risparmiatore, dovendo invece ricadere su chi sceglie il collaboratore, se ne avvale, lo organizza, lo controlla e può tradurre il rischio stesso in costo.

Ed inoltre l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998 prevede che le banche “nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati (profilo privatistico e pubblicistico); d) disporre dì risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi; e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati”. Debbono inoltre adottare cautele efficaci e controllare l’attività del collaboratore perché non violi generali obblighi di correttezza e diligenza nello svolgimento del rapporto instauratosi con 1′ investitore, non deroghi specifici obblighi richiesti dalla particolare natura dell’attività imprenditoriale e professionale esercitata.

Avv. Carlo Cavalletti
Iscritto all’Albo Avvocati Cassazionisti

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