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Anatocismo vietato anche con la capitalizzazione annuale: Cassazione Civile – sentenza 6 maggio 2015 9127-

Con la presente sentenza la Suprema Corte di Cassazione ha concluso una disputa giurisprudenziale stabilendo che l’anatocismo è vietato indipendentemente dagli anni in cui sia applicata la pratica scorretta.



Dopo la capitalizzazione trimestrale anche quella annuale deve, quindi, ritenersi illegittima, in quanto è irrilevante l’arco temporale entro cui la banca applica una pratica scorretta che non trova riscontro in norme ed usi che possano legittimarla.
Il caso concerne un correntista che aveva aperto un contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria e successivamente gli era stata notificata una ingiunzione di pagamento da parte della banca con sorte capitale di un milione di euro.
A nulla sono valse le obiezioni della banca secondo la quale, per parte della giurisprudenza, pur essendo dichiarata illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi, debba ritenersi implicita la sussistenza di usi normativi che legittimano la capitalizzazione annuale.
Secondo la Corte di Cassazione tale giurisprudenza va smentita in quanto, nella legislazione succedutasi non si rileva alcuna consuetudine alla capitalizzazione annuale degli interessi debitori.
Quindi la prassi di capitalizzare gli interessi annualmente è del tutto arbitraria e va ritenuta illegittima.
La suddetta sentenza si inserisce nell’ormai consolidato filone giurisprudenziale secondo cui l’anatocismo deve essere vietato e non risulta ammissibile così come già previsto dalla legge n. 147/2013 che ha posto fine alla prassi degli interessi sugli interessi.

Avv. Carlo Cavalletti
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