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Ai fini della composizione di un rilevato contrasto sulle modalità di formulazione dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca allorchè il correntista domandi la restituzione di somme indebitamente versate, ed in [..]

Il caso concerne quello di una società che aveva promosso azione legale al fine di rideterminare il saldo di due conti correnti con apertura di credito, previa declaratoria di nullità della clausola degli interessi anatocistici, con condanna dell’istituto bancario alla ripetizione dell’indebito.

La Corte d’Appello di Torino aveva stabilito che la Banca doveva restituire delle somme, al netto delle rimesse, qualificate solutorie e ritenute prescritte e contro tale decisione parte attrice promuoveva ricorso in Cassazione.

In particolare la ricorrente denunciava la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2938, 2697 e 2727 c.c. da parte dei giudici di merito, in quanto avevano accolto un’eccezione di prescrizione formulata dall’Istituto bancario che risultava essere generica, in quanto la Banca non aveva allegato e provato quali fossero le rimesse extra fido e quindi solutorie.

Di opposta valutazione era l’istituto bancario che sosteneva la validità dell’eccezione di prescrizione. In particolare, la Banca evidenziava come non fosse necessaria un’elencazione delle singole rimesse ritenute prescritte.

La Corte di Cassazione evidenzia come la discussione sulla eccezione di prescrizione estintiva, abbia avuto origine dalla sentenza delle Sezioni Unite del 2 dicembre 2010, n. 24418. La Suprema Corte, aveva enunciato il principio secondo cui l’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, che contesta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, fosse soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. In altri termini, le Sezioni Unite sostengono la necessità di distinguere i versamenti solutori da quelli ripristinatori.

Da tale pronuncia si sono evidenziati due diversi orientamenti.

Un primo orientamento sostiene che l’eccezione della banca con riferimento a tutte le rimesse affluite sul conto, senza indicazione di quelle aventi natura solutoria, sarebbe inammissibile.

L’altro orientamento ritiene che, nel caso di eccezione di prescrizione, compete al giudice – tramite un consulente tecnico – verificare quali rimesse siano solutorie o ripristinatorie

Tale orientamento è il frutto dell’interpretazione secondo cui sarebbe eccessivamente sproporzionato e gravoso – rispetto alla corrispettiva posizione del cliente – riconoscere tale onere in capo all’istituto di credito.

Il Collegio rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite ai fini della composizione del rilevato contrasto.

Commento dell’Avv. Carlo Cavalletti
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