Assegno di mantenimento: irrilevante il tenore di vita in costanza di matrimonio. (Corte di Cassazione Ordinanza n. 16405 del 19.06.2019).
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Assegno di mantenimento: irrilevante il tenore di vita in costanza di matrimonio. (Corte di Cassazione Ordinanza n. 16405 del 19.06.2019).
La recente pronuncia della Corte, in tema di assegno di mantenimento, segna un passaggio importante in merito ai criteri da tenere in considerazione per la sua determinazione.
Infatti, la Suprema Corte, nel caso in questione, si allinea, in tema di assegno di mantenimento all'indirizzo giurisprudenziale affermato, in materia di divorzio, nel 2017.
La vicenda nasce a seguito di un ricorso presentato da una donna che, in seguito al tradimento del marito, chiedeva un assegno di mantenimento all'ex coniuge pari ad € 400,00.
In primo grado le richieste della donna non venivano accolte; in Appello, invece, il Giudice stabiliva a carico del marito il versamento di un assegno pari ad €170,00.
La Corte di Appello, nella determinazione del quantum, aveva tenuto conto della capacità reddituale dei soggetti coinvolti, della durata del matrimonio e della situazione economica della ex moglie.
La donna proponeva, pertanto, ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, motivava le proprie richieste sulla base del principio del tenore di vita tenuto durante il matrimonio.
La Cassazione condivide la posizione della Corte di Appello e quindi rigetta il ricorso.
La sentenza è di particolare rilievo in quanto la Corte di Cassazione conclude che, anche, nel caso di determinazione dell'assegno di mantenimento valgono le regole e i criteri utilizzati per determinare l'assegno divorzile.
Pertanto, richiama quanto statuito, sul tema, dalla pronuncia a Sezione Unite n. 18287 del 2018 ovvero la non rilevanza del tenore di vita ai fini della determinazione dell'assegno.
In questa occasione viene ribadita la funzione dell'assegno di mantenimento il cui vero scopo, dice la Corte, non è quello di ristabilire la condizione economica esistente durante il matrimonio, ma bensì, quella di sostenere il coniuge più “debole” economicamente.
Il criterio al quale bisogna far riferimento, pertanto, per determinarne l'ammontare, è quello del contributo alla realizzazione della vita familiare in costanza di matrimonio.
Commento dell' Avv. Mariangela Caradonna
Avv. Carlo Cavalletti Patrocinante in Cassazione
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