Il risarcimento del danno da dequalificazione professionale non è soggetto a tassazione. (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro n. 2472 del 03.02.2021).
- Scritto da Studio Legale Cavalletti
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Il caso sorgeva a seguito di azione che una lavoratrice intraprendeva nei confronti della società datrice di lavoro al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale alla professionalità.
La domanda veniva accolta e, in sede di appello, la Corte affermava che la somma riconosciuta alla lavoratrice, in considerazione della natura risarcitoria compensativa di danno emergente, non doveva essere soggetta a tassazione.
La società ricorreva dinanzi alla Suprema Corte dove lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 48 del TUIR.
Nello specifico, parte ricorrente rilevava che il danno liquidato era da ricondurre nell'alveo del lucro cessante come tale soggetto a tassazione.
Gli Ermellini rigettavano il ricorso della società datrice di lavoro confermando la decisione della Corte di Appello.
La Corte specificava che, in casi di dequalificazione professionale, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale tutte le volte in cui risultino violati i diritti costituzionalemente garantiti e al di là di uno specifico intento di declassamento.
Tale danno, a parere dei Supremi Giudici, rientra nella fattispecie del danno emergente e non è soggetto a tassazione.
Commento dall' Avv. Carlo Cavalletti iscritto Albo Cassazionisti
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