Integrano il reato di violenza privata gli atti di bullismo che inducono soggezione nella vittima. (Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 163 del 05.01.2021).
- Scritto da Studio Legale Cavalletti
- Pubblicato in Diritto Civile
Un minore, imputato del reato di violenza privata e lesioni ai danni di un coetaneo, veniva ritenuto colpevole sia in primo grado che in sede di appello.
Il reato di violenza privata, ai sensi dell'art 610 c.p., punisce, infatti: "chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni."
Il minore ricorreva dinanzi alla Suprema Corte dove denunciava la violazione della norma che punisce il reato di violenza privata. Nello specifico evidenziava la coincidenza tra la condotta minacciosa e violenta dell'imputato e l'evento di reato.
Con il secondo motivo il ricorrente contestava l'afflittività eccessiva del trattamento sanzionatorio. A parere del ricorrente, infatti, la Corte non aveva considerato l'incensuratezza dell'imputato, l'occasionalità della condotta e il modesto disvalore del fatto.
Infine rilevava come la Corte non abbia applicato il criterio della pena unitaria progressiva nel determinare l'aumento della pena.
Gli Ermellini, ritenendo fondati solo alcuni dei motivi, annullano la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio rinviando a tal fine alla Corte di Appello competente ma in diversa composizione.
Per quanto riguarda gli atti di bullismo la Suprema Corte riteneva che gli stessi si siano"manifestati in comportamenti oggettivamente coercitivi della volontà della vittima."
Nello specifico chiarisce che il reato di violenza privata ha come obiettivo quello di tutelare la salute psichica dell'individuo per cui il requisito della violenza, come già detto in altre occasioni, si manifesta in qualsiasi mezzo idoneo a comprimere la libertà di autodeterminazione e di azione della persona offesa. Elementi presenti nel caso di specie.
Commento dall' Avv. Carlo Cavalletti iscritto Albo Cassazionisti
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