Anche in sede giudiziaria il titolare di un conto corrente ha diritto ad ottenere il rendiconto dalla banca (ordinanza del 08.10.2020 delTribunale di Pisa)
- Scritto da Studio Legale Cavalletti
- Pubblicato in Diritto Civile
L'ordinanza in questione, emessa in materia di diritto bancario, si incentra sul diritto del correntista ad ottenere la documentazione da parte della banca ed inerente ad un rapporto di conto corrente.
Nello specifico, nel caso di specie, si discuteva sulla validità della richiesta formulata ex art 119 TUB da parte attrice.
La vicenda sorgeva a seguito di azione promossa da un soggetto, assistito e difeso dallo studio legale Cavalletti, il quale conveniva in giudizio l'istututo bancario e chiedeva la restituzione delle somme indebitamente versate, deducendo l'applicazione di interessi usurari al contratto di mutuo stipulato fra le parti in causa.
L'Avv. Cavalletti chiedeva, altresì, disporsi consulenza tecnica d'ufficio volta a rideterminare l'esatto dare e avere tra le parti nonché l'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. in considerazione del mancato riscontro da parte della convenuta alla richiesta ex art 119 TUB inviata.
Parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea.
In particolare la difesa di parte convenuta contestava il mancato decorso dei termini tra l'invio della richiesta ex art. 119 TUB e la notifica dell'atto di citazione.
A seguito del decorso dei termini di cui all'art 183, comma 6, c.p.c. e lette le memorie depositate dalle parti, a scioglimento della riserva assunta in merito alle richieste istruttorie formulate, il Giudice disponeva CTU contabile e fissava nuova udienza per il conferimento dell'incarico al CTU nominato.
In merito all'interpretazione dell'art 119 TUB, il Giudice ha richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte la quale propende per una interpretazione estensiva della norma prevedendo che il cliente ha sempre il diritto di ottenere la documentazione relativa ad un rapporto di conto corrente anche in sede giudiziaria e con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo.
Commento dall' Avv. Carlo Cavalletti iscritto Albo Cassazionisti
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