Se gli eredi perseguono l'attività di impresa del defunto rispondono dei debiti verso i dipendenti (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro n. 24197 del 02.11.2020).
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- Pubblicato in Diritto Civile
La vicenda sorgeva a seguito di giudizio, introdotto da una dipendente nei confronti della società datrice di lavoro, al fine di ottenere la somma, ad essa spettante, a titolo di differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori.
La società, costituitasi in giudizio, eccepiva il difetto di legittimazione passiva evidenziando che il rapporto di lavoro in questione si era svolto con l'originario titolare, ormai deceduto, e rilevando, altresì, che la convenuta si era costituita successivamente con soluzione di continuità rispetto all'impresa gestita dal de cuius.
In sede di appello la domanda della dipendente veniva accolta e l'eccezione della convenuta rigettata, in quanto l'azienda, costituitasi fra gli eredi, era succeduta nei rapporti giuridici dell'impresa individuale del defunto.
La questione giungeva, così, dinanzi alla Suprema Corte dove la società ricorreva.
Gli Ermellini rigettavano il ricorso proposto e confermavano quanto statuito dalla Corte di Appello. Nello specifico ritenevano responsabile solidalmente la società per il debito assunto dall'impresa individuale del defunto nei confronti della lavoratrice.
A parere della Corte, infatti, nel caso in cui vi sia lo sfruttamento dell'impresa da parte dei coeredi, l'originaria comunione si trasforma in una società sia pure di fatto o irregolare.
In base a quanto sopra, in merito ai debiti contratti nell'esercizio di tale attività, a nulla rilevano la qualità successoria dei soggetti interessati e le limitazioni eventuali della responsabilità derivanti.
Commento dell' Avv. Carlo Cavalletti iscritto Albo Cassazionisti
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