Sinistro stradale e veicolo non identificato. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 25474 del 12.11.2020)
- Scritto da Studio Legale Cavalletti
- Pubblicato in Diritto Civile
Il caso concerne un sinistro stradale avvenuto tra un uomo in bicicletta ed un veicolo rimasto non identificato.
Il danneggiato agiva in giudizio e chiedeva la condanna al risarcimento dei danni alla compagnia assicurativa, designata per la gestione dei sinistri a carico del fondo di garanzia per le vittime della strada.
Il Giudice di Pace rigettava la domanda ritenendo non provata la dinamica del sinistro.
Il Tribunale, in sede di appello, confermava il rigetto ed evidenziava che l'attore avrebbe dovuto provare sia la dinamica del sinistro sia che questo fosse stato causato da un veicolo non identificato.
In particolare, a parere dei giudici, l'appellante non aveva denunciato l'accaduto ai sanitari e al drappello della polizia. Inoltre, l'unica testimonianza presente, in considerazione delle contraddizioni del teste, veniva ritenuta dubbia e controversa.
La vicenda giungeva dinanzi alla Suprema Corte dove il danneggiato proponeva ricorso lamentando un travisamento della prova ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. in riferimento alla mancata denuncia al drappello.
La Corte riteneva il ricorso non fondato e lo rigettava.
In particolare i giudici evidenziavano che, in casi come quello in esame, il danneggiato deve provare la dinamica del sinistro, l'attribuibilità di esso alla condotta colposa o dolosa di altro veicolo e che il veicolo sia rimasto sconosciuto.
In riferimento alla circostanza che il veicolo sia rimasto sconosciuto si richiede che il danneggiato denunci il fatto alle autorità competenti fornendo tutte le informazioni necessarie.
Commento dell' Avv. Carlo Cavalletti iscritto Albo Cassazionisti
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