Il medico risponde di errore diagnostico anche per mancati controlli. (Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 29597 del 26 ottobre 2020).
- Scritto da Studio Legale Cavalletti
- Pubblicato in Diritto Civile
Con la pronuncia in esame la Suprema Corte analizza la configurabilità dell'errore diagnostico da parte del medico nel caso in cui non abbia effettuato i controlli e gli accertamenti necessari al fine di formulare una corretta diagnosi.
Nel caso di specie il medico veniva condannato in primo grado per reato di omicidio colposo per aver cagionato la morte di un bimbo.
L'imputato veniva accusato, insieme ad un collega di negligenza, imprudenza ed imperizia per aver omesso di verificare i dati clinici che, se correttamente conosciuti ed apprezzati, avrebbero indotto ad una particolare attenzione al caso specifico.
In sede di appello veniva riformata, parzialmente, la decisione e, nello specifico, veniva assolto il collega e veniva applicato al medico il beneficio della non menzione con conferma della condanna a suo carico.
La questione giungeva dinanzi alla Suprema Corte dinanzi alla quale il medico proponeva ricorso.
Gli Ermellini ritenevano il ricorso manifestamente infondato e pertanto inammissibile con rigetto di tutti i motivi formulati.
A parere della Suprema Corte, infatti, l'errore diagnostico si configura non solo quando non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia ma anche quando si ometta di effettuare o di disporre dei controlli ed accertamenti necessari per una corretta formulazione della diagnosi.
Controlli ed accertamenti che avrebbero consentito con un elevato grado di certezza di intervenire in maniera tempestiva se non di evitare, di ridurre i danni.
Commento dell' Avv. Carlo Cavalletti iscritto Albo Cassazionisti
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