Responsabilità penale del padrone del cane nel caso in cui morda per difesa (Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 50562 del 16 dicembre 2019).
- Scritto da Studio Legale Cavalletti
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La sentenza in esame affronta il tema della responsabilità penale del padrone di un cane nel caso in cui questo morda un soggetto per difesa.
Nello specifico la proprietaria di un cane, imputata per lesioni colpose, veniva condannata dal Giudice competente, per omessa custodia del proprio animale, il quale mordeva alla gamba un bimbo arrecandogli ferite guaribili in sette giorni.
La donna ricorreva in Cassazione affermando che il cane si trovava al guinzaglio e che non vi era obbligo di museruola.
Secondo la ricostruzione dell'imputata le lesioni scaturivano da un caso fortuito, infatti, il bambino, passando con la bicicletta sulla coda dell'animale, aveva scatenato la reazione dello stesso concretizzatasi nel morso.
La Suprema Corte accoglieva il ricorso dell'imputata, annullava la sentenza e rinviava per un nuovo esame dei fatti.
A parere dei Supremi Giudici, infatti, la sentenza impugnata presentava una ricostruzione dei fatti contrapposta senza una motivazione idonea sui motivi della scelta di una versione rispetto all'altra.
In merito alla posizione di garanzia del padrone la Corte precisa che questa non può coprire tutte le condotte imprudenti altrui.
Nel caso in cui si debba accertare la responsabilità penale, come nella vicenda in esame, non si può ricorrere alla presunzione di cui all'art. 2052 c.c. ma la responsabilità penale va accertata tramite un accertamento “in positivo” e secondo i canoni dell'art 672 c.p. anche se ormai depenalizzato a reato amministrativo.
Commento dell' Carlo Cavalletti iscritto Albo Cassazionisti
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