“In relazione alla eccezione di prescrizione dovrà essere Equitalia a fornire la prova della avvenuta interruzione. Le violazioni al codice della strada si prescrivono in cinque anni. ” (Giudice di Pace di Pisa sentenza n. 764/2017).
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“In relazione alla eccezione di prescrizione dovrà essere Equitalia a fornire la prova della avvenuta interruzione. Le violazioni al codice della strada si prescrivono in cinque anni. ” (Giudice di Pace di Pisa sentenza n. 764/2017).
Il caso concerne un cittadino che si vedeva notificare da Equitalia Servizi Riscossione spa intimazione di pagamento per presunte violazioni del codice della strada relative agli anni 2002/2008.
L'avv. Carlo Cavalletti con l'ausilio del collaboratore Avv. Andrea Doveri, dopo aver esaminato le singole intimazioni, citava in giudizio Equitalia Servizi di Riscossione spa eccependo la avvenuta prescrizione del credito nonché la infondatezza della cartella oltre alla nullità/inesistenza delle notifiche.
Il giudizio si svolgeva dinanzi al Giudice di Pace di Pisa il quale – in data 13 dicembre 2017 – emetteva sentenza n. 764/2017 con la quale accoglieva la ragioni del cittadino e condannava Equitalia Servizi di Riscossione spa a pagare le intere spese del giudizio per oltre € 1.000,00.
In particolare il Giudice rilevava come “deve essere dichiarata la piena legittimazione di Equitalia” e che la domanda merita di essere accolta in quanto “una volta eccepita la prescrizione di un credito di Equitalia compete a questa l'onere della prova”.
Ed ancora l'autorità giudiziaria sottolinea come la notifica della cartella non ha efficacia di atto giudiziario e pertanto non vi è l'effetto dell'allungamento dei termini di prescrizione breve.
Altresì il Giudice riconosce la competenza della Commissione Tributaria Provinciale per la cartella relativa alla tassa automobilistica cui sarà presentata domanda dai legali Avv.ti Carlo Cavalletti e Andrea Doveri.
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